Consigli
dal Diritto Canonico
Can. 536 – § 1. Se risulta opportuno a giudizio del Vescovo diocesano, dopo aver sentito il collegio
presbiterale, in ogni parrocchia venga costituito il consiglio pastorale, che è presieduto dal parroco
e nel quale i fedeli, insieme con coloro che partecipano alla cura pastorale in forza del proprio
ufficio, prestano il loro aiuto nel promuovere l’attività pastorale.
§ 2. Il consiglio pastorale ha solamente voto consultivo ed è retto dalle norme stabilite dal Vescovo
diocesano.
Can. 537 – In ogni parrocchia vi sia il consiglio per gli affari economici che è retto, oltre che dal
diritto universale, dalle norme date dal Vescovo diocesano; in esso i fedeli, scelti secondo le
medesime norme, aiutino il parroco nell’amministrazione dei beni della parrocchia, fermo restando
il disposto del can. 532.